IL DIVORZIO BREVE


La più importante novità degli ultimi tempi nel campo del diritto di famiglia è senz’altro rappresentata da quello che i giornali hanno giustamente chiamato: “divorzio breve”.

Era da molto tempo che si discuteva infatti della necessità di rivedere la vecchia legge che prevedeva un periodo di attesa per i coniugi di tre anni tra la data della separazione e quella del divorzio; molte erano infatti le persone che attendevano con ansia il decorrere dei tre anni per poter convolare a nuove nozze e creare così un nuovo nucleo familiare.

Ebbene, con l’approvazione della disegno di legge che si è avuta in Parlamento il 22 aprile la legge cambia e allora sarà interessante capire bene quali sono le novità.

La prima e più importante è che se i coniugi hanno realizzato una separazione giudiziale dovranno attendere non più tre anni, ma solo dodici mesi prima di poter procedere con il divorzio.

In caso di separazione consensuale il termine suddetto passa invece a sei mesi.

Attenzione: il termine dei sei mesi vale anche per il caso in cui i coniugi erano partiti con una giudiziale e poi, in corso di causa, hanno trovato un accordo e hanno così trasformato la procedura da giudiziale a consensuale.

Con la nuova legge sono poi stati anticipati i tempi della separazione dei beni: fino ad oggi infatti se i coniugi intendevano discutere di questioni economiche relative alla comunione (restituzione di importi, vendita di immobili in comproprietà ecc…) dovevano attendere che fosse diventata definitiva la sentenza di separazione.

Oggi invece i tempi si accorciano notevolmente e perciò le suddette questioni si possono affrontare pressochè subito, ossia dopo il primo incontro dei separandi davanti al Presidente del Tribunale.

Per concludere: la nuova legge prevede che le disposizioni che ho descritto sopra possono essere applicate anche ai procedimenti in corso.