I LICENZIAMENTI


L’attuale grave crisi economica ha posto il tema del lavoro al centro di molte discussioni anche perché, purtroppo, in molti hanno subito dolorosi licenziamenti.

La normativa che disciplina i licenziamenti risulta particolarmente complessa.

La prima tradizionale differenza è costituita dai casi di cosiddetta: “tutela obbligatoria” (la quale si applica per le aziende con meno di 15 dipendenti) da quella chiamata: “tutela reale” (che riguarda le aziende con più di 15 dipendenti).

La tutela obbligatoria (oggettivamente più frequente) è regolata dall’art. 8 della Lg. 604/66 la quale prevede che: “quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione (…)”

Spesso accadono casi di licenziamento effettuato oralmente ma attenzione: la legge prevede che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto dal datore di lavoro, altrimenti è da considerarsi inefficace!

E’ estremamente importante ricordare che il lavoratore ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di cui sopra per impugnare il licenziamento, inviando una lettera (raccomandata con ricevuta di ritorno) al proprio datore di lavoro. Tale missiva potrà essere scritta direttamente dall’interessato (non sono previste infatti forme particolari) ma consiglio comunque di rivolgersi al proprio sindacato o al proprio legale di fiducia.

I tempi delle cause innanzi al Tribunale competente sono decisamente più rapidi dell’ordinario processo civile. E’ infatti importante ricordare fin d’ora che entro 180 giorni dall’impugnazione del licenziamento dovrà essere depositato il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro.

Fortunatamente molto spesso, anche grazie al tentativo di conciliazione che viene obbligatoriamente effettuato dal Giudice, le cause di lavoro si concludono prima della sentenza definitiva in virtù di accordi che le parti riescono a trovare in corso di causa.