LA MESSA ALLA PROVA


Di recente è entrata in vigore una vera e propria rivoluzione copernicana all’interno della giustizia penale; una riforma dettata principalmente dalla necessità di risolvere la sempre più grave emergenza carceraria e il suo sovraffolamento.

Ebbene: la Legge 67/2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova (istituto che fino ad ora era previsto solo all’interno del processo penale minorile). In cosa consiste tale nuovo istituto? Quali sono i benefici e le nuove opportunità per il cittadino imputato?

La novità è decisamente rilevante, infatti per tutti i procedimenti relativi a reati puniti dalla legge con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 c.p.p., l’imputato può fare richiesta di sospensione del procedimento in corso, allegando un programma di trattamento che abbia come scopo finale quello dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che sono derivate dal reato commesso e, ove possibile, il risarcimento del danno provocato.

In sostanza si tratta di quanto già attualmente previsto (e molto utilizzato) per il reato di guida in stato di ebrezza (prestazioni lavorative presso associazioni, enti non profit, istituti di assistenza, enti pubblici, etc.) di cui ho già parlato in occasione di un mio precedente articolo.

La conclusione positiva del programma di cui sopra da parte dell’imputato avrà come conseguenza l’estinzione del reato per il quale si procede, quindi il processo non si svolgerà e il fatto delittuoso compiuto dall’imputato verrà “cancellato”.

Tale istituto è però usufruibile una sola volta nel corso dell’intera vita.

E’ importante ricordare che i procedimenti che potranno risolversi con la messa in prova sono molti, tra cui: violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, furto, ricettazione, etc. per cui è importante che il cittadino sappia di poter usufruire di questa modalità di estinzione del reato.