IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE


Sono sempre più numerosi a Bolzano e provincia i figli nati da persone non unite in matrimonio e può perciò essere interessante e utile esaminare alcune delle problematiche legali che derivano da casi come questi.

La prima e più frequente questione è quella relativa al mantenimento del minore nel caso in cui la relazione e la relativa convivenza tra i genitori abbia fine.

Ebbene, è necessario partire da un dato che a volte non è chiaro a tutti: il dovere di mantenere, educare ed istruire i propri figli deriva dal semplice fatto di averli messi al mondo; per cui è un dovere legale che prescinde dal fatto di essere sposati o meno; questo principio è stabilito fin dalla nostra Costituzione all’art. 30 comma 1.

Detto ciò: la stragrande maggioranza della giurisprudenza in materia stabilisce che il genitore che ha provveduto in via esclusiva (ossia senza l’aiuto dell’altro genitore che se ne sta disinteressando, magari da anni) al mantenimento del figlio, ha diritto di richiedere la restituzione della metà (o diversa quota) della somma spesa.

Il problema che però spesso ci troviamo ad affrontare è che il figlio non è ancora stato nemmeno riconosciuto dal padre che sarebbe tenuto a mantenerlo (ovviamente per la quota di sua spettanza).

Ecco perciò che si presenta la necessità, prima di tutto, di procedere al riconoscimento e questo o in via volontaria (in questo caso sarà sufficiente che il padre, con la madre, vadano all’anagrafe a rilasciare la relativa dichiarazione) o in via giudiziale (ossia con la specifica procedura prevista dal codice di procedura civile).

Una volta fatto ciò ecco che nascerà la necessità di provare (con le relative ricevute) tutte le spese effettuate nell’interesse del ragazzo, tenendo a mente tuttavia che il termine entro cui la richiesta può essere effettuata è di dieci anni dal singolo esborso.

Prossimamente affronteremo invece come e con quali limiti la legge consente di richiedere l’accertamento giudiziale della paternità a carico del genitore che si rifiuti di riconoscere volontariamente il proprio figlio.